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LIBRETTO DI IMPIANTO
Secondo quanto disposto dal D.M. 17 Marzo 2003, dal 1° settembre cambiano i libretti di impianto e di centrale, vale a dire i documenti che tutti i proprietari di casa e i condomini sono tenuti ad avere con riferimento, rispettivamente, alle caldaie singole e centralizzate.
Per gli impianti termici attivati prima del 1° settembre 2003, i libretti conformi ai precedenti modelli e già in uso, devono essere conservati insieme ai nuovi libretti.
Il libretto di impianto è previsto per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35kW e deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto; il libretto di centrale riguarda gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35kW e deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto.
Fra le novità dei nuovi modelli, vi è la possibilità di procedere alla compilazione iniziale ed ai successivi aggiornamenti anche su supporto informatico, ferma restando la necessità che ogni singolo libretto sia stampabile su carta.
L'inosservanza dell'adempimento anzidetto comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di 516 euro ad un massimo di 2.582 euro.
DAL PRIMO SETTEMBRE 2003, PER LE CALDAIE ANNOTAZIONI SUI NUOVI LIBRETTI
Per gli impianti termici esistenti al primo settembre 2003, i vecchi libretti di impianto e di centrale non devono essere immediatamente sostituiti dai nuovi libretti previsti dal decreto ministeriale del 17 marzo scorso. Su questi ultimi si devono semplicemente proseguire le annotazioni (praticamente, in occasione delle previste verifiche) senza, quindi, che vi sia bisogno che il libretto di ogni caldaia venga ricompilato.
Lo ha confermato il Ministero delle attività produttive, che ha anche precisato - quanto alle schede identificative dell'impianto (e cioè alle prime schede riportate sui libretti) - che, se la scheda con i dati della caldaia è stata inviata al competente ente locale al momento dell'installazione della stessa, non deve essere inviata una nuova scheda, restando valido quanto riportato sul vecchio libretto, che deve essere conservato insieme col nuovo. Se, invece - ha precisato sempre il Ministero rispondendo ad un quesito della Confedilizia - la scheda identificativa dell'impianto, contrariamente al disposto dell'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 551/99, non è stata mai inviata all'ente locale, la stessa deve adesso essere inoltrata nel testo riportato nel nuovo libretto.
Sostanzialmente, del nuovo libretto di impianto devono essere compilate le seguenti schede:
fermo restando che tutti gli altri dati necessari sono sempre riportati nel libretto esistente. Restano validi anche i dati segnati su quest'ultimo nelle schede relative ai "Componenti dell'impianto termico" e alla "Ventilazione del locale in cui è installato il generatore di calore" (scheda n. 4 e scheda n. 5 del nuovo libretto).
ESTRATTO DAL D.M. 17 MARZO 2003
Art. 1.
Modelli di libretto di centrale e di libretto di impianto
1. A partire dal 1° settembre 2003 gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti rispettivamente di un "libretto di centrale" conforme all'allegato I del presente decreto e di un "libretto di impianto" conforme all'allegato II al presente decreto.
2. Per gli impianti esistenti alla data del 1° settembre 2003 i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", gia' compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, devono essere allegati ai libretti di impianto ed ai libretti di centrale di cui al comma 1 del presente articolo.
Scarica il Libretto di Impianto (< 35 kW)
Scarica il Libretto di Centrale (> 35 kW)
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